Art. 7.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni, di cui al comma 2 dell'articolo l, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Sala Consilina.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Sala Consilina, a decorrere dalla data del loro insediamento.